STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“DIRITTI AL CUORE”

Titolo I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Articolo 1

È costituita senza finalità di lucro ai sensi della legge 266/91 l’Associazione di volontariato denominata “Diritti al Cuore”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L’Associazione, alla quale si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. n.460/1997 e quanto altro sarà successivamente legiferato in materia, svolgerà un’attività prevalente di volontariato non retribuita.

Articolo 2

L’associazione, in relazione agli scopi primari che si prefigge ed in relazione alle attività che intende svolgere, previste dal presente Statuto, si qualifica come Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) in ottemperanza alla Legge n. 49 del 1987. Infatti nei tempi, nei modi di prassi e di legge, ricorrendone i presupposti tenderà al riconoscimento quale Organizzazione Non Governativa per la cooperazione internazionale.

Pertanto potrà anche designarsi se, quando e in quanto ne sussisteranno i requisiti, a tutti gli effetti, con la denominazione “Diritti al Cuore“ seguita dagli acronimi ONG/ONLUS o più brevemente  “DAC ONG/ONLUS”

Articolo 3

L’Associazione ha sede attualmente in Roma (Italia), via Francavilla di Sicilia, 21 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Tali dipendenze utilizzeranno la stessa denominazione “Diritti al Cuore” seguita dall’indicazione della località ove avranno sede.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Titolo II

OGGETTO-SCOPO

Articolo 5

Diritti al Cuore è un’Associazione di volontariato che non ha scopo di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione ha carattere democratico, apartitico e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali per migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali ed economiche in Italia e nel mondo con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo.

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni internazionali e perciò si fondano sui valori umani improntati a una cultura di pace, solidarietà e nonviolenza.

L’Associazione si propone di promuovere la soddisfazione dei bisogni primari, favorendo il miglioramento delle condizioni sanitarie, economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni, lotta alla povertà ed alla discriminazione in genere, promozione dei diritti umani, del ruolo delle donne, della pace e della solidarietà internazionale siccome previsto dalla legge n.49 del 26/02/1987, il tutto attraverso quelle iniziative dirette alla loro effettiva attuazione.

Articolo 5

L’Associazione in forma democratica, persegue il fine della giustizia e della solidarietà sociale tra i popoli ed in particolare con le persone più povere e svantaggiate su tutto il territorio provinciale, nazionale e dei Paesi in via di sviluppo. L’associazione si prefigge pertanto di creare, di promuovere, di sostenere, di coordinare e/o di dirigere iniziative nei campi sanitario, educativo, culturale, sociale ed economico rivolte alle persone più povere e svantaggiate, con indirizzo prioritario nei confronti dei bambini e delle donne in età materno infantile.

 In particolare si propone di:

a)   di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

b)  di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;

c) di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell’Associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma

Articolo 6

Per perseguire il proprio scopo l’Associazione svolgerà attività nei seguenti settori:

1.    ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA.

2.    ISTRUZIONE

3.    TUTELA DEI DIRITTI CIVILI

4.    AMBIENTE

1) Assistenza sociale e sanitaria

    organizzare e promuovere attività finalizzate alla risoluzione dei problemi della salute in Italia e nel resto del mondo, con l’ausilio di medici, psicologi, infermieri ed operatori volontari. L’associazione fa riferimento alla definizione di “salute” dell’O.M.S. ovvero quale “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale” e non semplice assenza di malattia;

   promuovere e realizzare programmi socio-sanitari e di assistenza sanitaria di base a favore di persone in situazione di disagio, con particolare riferimento alle più diffuse patologie infantili, femminili e alle problematiche materno-infantili, anche attraverso l’organizzazione di centri medici, corsi e training di formazione rivolti alle comunità locali;

       realizzare attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo ai sensi della L. 49/87 con programmi a breve e medio termine, in particolare nel settore sanitario e socio-sanitario con interventi specifici per migliorare la condizione materno-infantile, ivi compresa la formazione professionale;

    provvedere a cure d’emergenza, attività riabilitative e di integrazione sociale anche rivolte a soggetti con inabilità fisica e mentale;

   garantire l’esercizio del diritto alla salute ai minori stranieri e alle loro famiglie attraverso l’accoglienza e l’attivazione di programmi individuali di intervento socio-pedagogico e di sostegno alla genitorialità;

       promuovere l’educazione, la formazione e il successivo aggiornamento di personale medico e paramedico nei PSV;

       promuovere la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

   promuovere attività di cooperazione con diversi popoli e diverse culture e realizzare aiuti umanitari secondo il principio  della “reciprocità”, senza  forme di assistenzialismo, per consentire alle popolazioni e alle comunità locali una crescita, uno sviluppo ed un’indipendenza effettiva;

       portare soccorso sotto ogni forma e con ogni mezzo ,alle vittime di calamità naturali sia in Italia che nel mondo;

     intervenire ove possibile, nelle regioni del mondo e nelle zone di crisi con azioni a favore delle vittime dei conflitti e  della povertà;

       svolgere attività di sostegno a distanza di singoli individui, di gruppi o di intere comunità nei paesi in via di sviluppo;

   promuovere e realizzare progetti di sostegno economico sotto forma di microcredito per favorire l’emancipazione delle categorie socialmente più emarginate;

    intervenire ovunque operando a favore e nell’interesse di chi  soffre a causa dei conflitti, della povertà, della fame, della malnutrizione, della carenza o dell’assenza di forme di assistenza socio-sanitaria  e di istruzione, valorizzando le risorse umane ed ambientali locali e creandone delle nuove;

2)  Istruzione:

   Realizzazione e sostegno di progetti di alfabetizzazione, scolarizzazione di ogni ordine e grado, laddove questi risultino carenti o inesistenti, avvalendosi dell’aiuto di educatori e volontari, anche attraverso l’organizzazione di attività di sostegno a distanza in particolare rivolto alle comunità più bisognose per consentire l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, nelle forme e nei modi che saranno più opportuni;

       organizzazione e promozione di progetti di sviluppo pedagogico e di autocoscienza e in materia di diritti umani;

  realizzazione e sostegno di progetti di formazione professionale e d’inserimento lavorativo, specie delle persone più svantaggiate  o discriminate;

       realizzazione e conduzione di centri di accoglienza e di assistenza per minori e strutture per la loro istruzione;

  svolgere attività di raccolta e spedizione di materiale didattico, sanitario e tecnico per implementare le campagne d’appoggio umano nei paesi in via di sviluppo;

3) Tutela dei Diritti Umani e Ambiente

       promuovere l’affermazione dei diritti umani con iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

     promuovere in Italia e nel Mondo con tutti i mezzi attinenti allo scopo sociale l’emancipazione femminile  e dei più deboli così come la tutela sotto ogni forma e con ogni mezzo  del diritto all’infanzia;

      attuare operazioni e progetti  in difesa dell’ambiente naturale, degli ecosistemi, della biodiversità e promuoverne la tutela da parte delle Autorità preposte.

       svolgere attività di ricerca nei campi agro-alimentare, energetico, sanitario, idrico e socio-culturale;

   promuovere forme di riqualificazione ambientale, assetto del territorio, raccolta e smaltimento rifiuti, attivazioni servizi, riduzione consumi e quanto di attinente, in Italia e nei PSV;

4)  Informazione

      sostenere, promuovere e realizzare nell’ambito della Regione Lazio attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione con iniziative o interventi finalizzati a promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, dell’impegno per la pace, dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia e sui temi dello sviluppo sostenibile;

    promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della non violenza, della solidarietà, dei diritti umani, della salute, del sottosviluppo, della scuola, delle differenti forme di disagio o discriminazione;

      promuovere in ambito scolastico incontri e corsi di prevenzione all’uso di sostanze quali alcool, droga e di sensibilizzazione alla nonviolenza, alla solidarietà e alla lucidità mentale;

      divulgare tramite conferenze, pubblicazioni, apparati radio-televisivi, reti telematiche e quant’altro, i temi dell’associazione, le opinioni sull’attualità, rendere pubblici progetti e attività per rendere possibile un dialogo tra le diverse culture, nella prospettiva di costruire una Nazione Umana Universale, ispirandosi sempre agli ideali di uguaglianza, fratellanza e giustizia sociale;

 sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di costituire un mondo multiforme dove la diversità sia fonte di arricchimento dell’individuo e dell’insieme e non motivo di discriminazione;

  operare nell’ambito della propria influenza sul piano sociale e culturale per svolgere e promuovere attività culturali, educative, artistiche, sportive ed in generale, di interesse sociale;

  svolgere attività di ricerca ed informazione mediante qualsiasi mezzo tecnologico in tutto il territorio nazionale, relativamente alle problematiche mondiali con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo;

       stabilire relazioni con altre istituzioni nazionali, regionali ed internazionali, per l’interscambio la promozione e l’attivazione di azioni congiunte che coincidano con gli obiettivi e le procedure dell’Associazione ;

     promuovere, organizzare e gestire per conto di enti pubblici e privati, qualsiasi tipo di manifestazioni artistiche, culturali, educative e sociali in genere, attinenti agli scopi sociali.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al perseguimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali Nazionali ed Internazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società ed Enti aventi scopi analoghi o complementari e comunque connessi ai propri.

L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se ad esse direttamente connesse o di queste accessorie per natura o in quanto integrative delle stesse, quali tra le altre, le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico dell’associazione. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

Titolo III

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

 

Articolo 7

 

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:

–       dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

–       da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

–       da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

–       dai contributi di organismi internazionali;

–       dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modifiche.

Articolo 8

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

–       beni mobili ed immobili:

–       donazioni, lasciti o successioni;

–       eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Articolo 9

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS/ONG che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Titolo IV

SOCI

Articolo 10

Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

Possono far parte dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività dell’associazione stessa. L’associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Articolo 11

I membri dell’associazione si distinguono in:

Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo

Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari o Operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Soci Onorari. Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Soci Sostenitori. Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

 

Articolo 12

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull’ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 13

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell’associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualità di Socio si perde per:

Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.

Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell’associazione.

Mancato pagamento della quota associativa annuale

Contro l’esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

 

Titolo V

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 14

Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea dei Soci,

b)  il Consiglio Direttivo;

c)  il Collegio dei Revisori o il Collegio Sindacale;

d)  il Collegio dei Probiviri;

e)  il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

 

 

 

ASSEMBLEA

Articolo 15

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

L’assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a)    delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;

b)    approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;

c)    eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

d)    ratificare l’entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

e)    eleggere il collegio dei probiviri;

f)     eleggere il collegio sindacale; 

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

g)    deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;

h)    deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

Articolo 16

L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 17

Ogni Socio con diritto di voto può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 4 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l’approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell’assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l’intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.  Per modificare il presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.

I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Titolo VI

CONSIGLIO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri incluso il Presidente.  I membri sono eletti dall’assemblea dei Soci. Che determina di volta in volta il numero dei componenti.

Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l’appartenenza all’Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni;

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

–     attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;

–     assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;

–     deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

–     l’assunzione eventuale di personale dipendente;

–     predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;

–     stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

–     eleggere il Presidente tra i suoi membri

–     Eleggere tra i suoi componenti un Vice-Presidente e/o un Segretario e un tesoriere;

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell’associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare in ordine all’approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare delle quote sociali.

 

IL PRESIDENTE

Articolo 22

 

 Il Presidente la cui prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

–        predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

–        redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

–        vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

–        determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

–        emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 23

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione;

 

Titolo VII

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI -BILANCIO -COLLEGIO DEI PROBIVIRI-SCIOGLIMENTO

Articolo 24

L’Assemblea elegge un Collegio Sindacale o qualora lo ritenga opportuno potrà eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea tra i soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Al collegio, che dura in carica tre anni, spetta il controllo sulla gestione dell’Associazione. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente. Il Collegio designa al suo interno chi ricopre la carica di Presidente del Collegio stesso.

Articolo 25

I Sindaci dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Sindaci potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo così come ha competenza su tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

  I suoi componenti sono rieleggibili.

Titolo VIII 

ESERCIZIO SOCIALE- CARICHE SOCIALI- SCIOGLIEMNTO

NORME FINALI

Articolo 27

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Articolo 28

Le Cariche sociali sono gratuite. Ai Consiglieri e a tutti coloro che collaborano volontariamente con le attività sociali potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio o per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti in sede consilliare. Per i Consiglieri e per tutti coloro che collaborano volontariamente all’attività sociale, si provvederà ove e in quanto necessario all’assicurazione nelle misure e nelle forme delle legge vigenti.

Scioglimento

Articolo 29

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei Soci in seduta straordinaria. L’assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altre ONLUS e o ONG ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e successive future modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 30

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, al Codice Civile ed al Regolamento interno dell’associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

 

L’organizzazione di Volontariato Diritti al Cuore ONLUS ha come scopo statutario principale il miglioramento della condizione sociale e sanitaria nei paesi in via di sviluppo ovvero l'assistenza sociale, sanitaria e educativa, promozione dei diritti e l'empowerment delle categorie svantaggiate, soprattutto donne e bambini. Ai di là dei singoli progetti, l'obiettivo a lungo termine di DAC è quello di creare una rete permanente di relazioni umane allo scopo di migliorare le condizioni di vita, della sanità e dell'educazione nelle comunità in cui agisce. Questa rete di relazioni comprende il lavoro di squadra dei volontari in Italia così come gli esperimenti condivisi di autorganizzazione comunitaria nei Paesi in cui operiamo, è permanente e in continua crescita, in modo da garantire che ciò che un individuo riceve venga rimesso in circolo e lo doni ad altri in uno spirito di reciprocità, andando a generare l'anello di una catena di cambiamento molto più ampia.